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Argomenti
Un reato che ritorna
Antefatto:
Le cose della vita sono proprio strane, e, spesso, la realtà
supera la fantasia.
Forse non molti ricordano che nel marzo 1981 il Legislatore
cassò dal Codice Penale il “Reato di Plagio”
di cui si faceva menzione all’articolo n. 603. Il reato
consisteva nel sottomettere una persona al proprio volere,
sino a ridurla in stato di soggezione psicologica.
Le ragioni di quella scelta furono molteplici e tecnicamente
irreprensibili.
Infatti, già nel 1978, in un’aula dibattimentale
si era sostenuto da parte della difesa che la norma n. 603
era contraria agli articoli nn. 21 e 25 della Costituzione,
perché il “plagio” era disciplinato secondo
una disposizione indeterminata.
Però al gran pubblico basti sapere, in via esemplificativa, che al magistrato non erano fornite, durante il dibattimento, sicure prove di patita succubanza.
Il ritorno del nostro
Nel 2001, anno d’inizio della XIV Legislatura e del triste 11 settembre newyorkese, si tentò di varare, in Italia, una legge che potesse perseguire i comportamenti delittuosi dei kamikaze, e, così facendo, inaspettatamente si reintrodusse il già depennato reato di plagio che fu però definito con la perifrasi di “manipolazione mentale”.
Su queste motivazioni il senatore Meduri, di A. N., spaventato e pensando di tutelare il nostro Paese da attacchi kamikaze, in un mese circa concepì il ddl n. 800 cui diede titolo:
"Norme
per contrastare la manipolazione psicologica",
e con cui propose la condanna al carcere, come di seguito
descritto, per chiunque che:
"…mediante violenza, minacce, suggestioni o con
qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la formazione
dell’altrui volontà pone taluno in uno stato
di soggezione tale da escludere o limitare la libertà
di agire, la capacità d’autodeterminazione, e
quella di sottrarsi alle imposizioni altrui". Dopo circa
un anno la senatrice Alberti Casellati, forte del suo incarico
camerale, riprese il titolo 800 e lo perfezionò con
il ddl 1777 che ordinava la materia come:
"Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale".
A questo punto la “Commissione Giustizia” in un
primo tempo, e quella “Affari Costituzionali”
in seguito, accogliendo il ddl 1777 in opposizione alla Corte
Costituzionale ed al suo decreto del 1981, riammisero nel
C. P. l’esistenza della manipolazione mentale (plagio)
per fattori psicologici.
E’ dunque oggi operante la possibilità di condannare
qualcuno perché condiziona le altrui scelte.
La vicenda parlamentare proseguì con il senatore Serena,
del Gruppo Misto, che lo scorso novembre 2004 presentò
la pdl:
"Disposizioni in materia di contrasto della manipolazione
mentale"
che si rifece alla pena dell’antico reato di plagio
recitando:
"Chiunque pone taluno in uno stato di soggezione continuativa
tale da escludere o limitare gravemente la capacità
d’autodeterminazione, è punito con la reclusione
da cinque a dieci anni".
Poi, l'on. Perrotta di Forza Italia, sempre nel 2004, ma nel
mese di dicembre, lanciò l'idea di introdurre tra le
norme legislative
l’art. 613-bis del C. P. concernete il reato di manipolazione
mentale.
La relazione dell’on. Perrotta così principiava:
"Il plagio, o manipolazione mentale, è un reato
gravissimo perpetrato nei confronti di una persona fino a
causarne la destrutturazione della personalità e la
destabilizzazione mentale".
La vicenda trapassò poi alla Commissione Giustizia
che già dal gennaio di quest’anno doveva pronunciarsi
sul tema delle pdl che vogliono abbattere le
“Sette ed i culti distruttivi”.
E la chiesa?
Questa istituzione per ora non può fare altro che pregare
ed attendere che un giudice susciti su di essa il problema
di essere una tra le sette che permettono l’uso di culti
distruttivi della personalità!
Infatti, come giudicare il fenomeno del proselitismo religioso
anche cristiano cattolico alla luce dei nuovi dispositivi
legali ?
1) E’ possibile dimostrare che la prassi clericale di
formazione dei propri adepti, all’interno di loro istituzioni
claustrali che impongono la rinuncia alla propria personalità
ed alle naturali passioni corporali, ricada sotto l’aspetto
legale della “manipolazione mentale”?
2) E’ possibile formulare anche l’accusa di “abuso
della credulità popolare” nei confronti del Vaticano
e della sua gerarchia?
Per controllo della scritto si possono consultare i seguenti
capitoli:
ddl n. 800. Norme per contrastare la manipolazione psicologica.
ddl
n. 1777. Disposizioni concernenti il reato di manipolazione
mentale.
pdl n. 5511. Introduzione dell'articolo 613-bis del codice
penale, concernente il reato di manipolazione mentale.
pdl n. 5440. Disposizioni in materia di contrasto della manipolazione
mentale.
Carlo Boccadifuoco