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Processi
Luigi Cascioli deposita querela presso il Tribunale di Viterbo
contro don Enrico Righi, parroco di Bagnoregio, quale rappresentante
dei ministri della Chiesa, per abuso di credulità popolare
e
sostituzione di persona.
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
Il sottoscritto Luigi Cascioli, residente in Roccalvecce (Viterbo), via delle province n. 45/b
ESPONE QUANTO SEGUE
Il sottoscritto, dopo lunghi e approfonditi studi consistenti anche (e non solo) in un'esegesi testuale del Vecchio e del Nuovo Testamento, è arrivato alla conclusione che molti dei fatti presentati come veri e storici dalle cosiddette “Sacre Scritture” sono in realtà dei falsi, primo fra tutti la storicizzazione della figura di Gesù il Cristo, per buona parte mutuata sulla figura di Giovanni di Gamala, figlio di Giuda, discendente diretto delle stirpe degli Asmonei .
Le motivazioni che hanno condotto il sottoscritto a tale conclusione sono dettagliatamente esposte nel libro che si allega al presente esposto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Con il presente esposto non si vuole contestare la libertà dei cristiani di professare la propria fede, sancita dall'art. 19 della Costituzione, ma si vuole stigmatizzare l'abuso che Chiesa Cattolica commette avvalendosi del proprio prestigio per inculcare come fatti reali e storici quelle che non sono altro che invenzioni.
Un chiaro esempio di tale abuso è stato commesso da don Enrico Righi (parroco di Bagnoregio) allorché ha sostenuto, nel bollettino della parrocchia di S. Bonaventura in Bagnoregio n° 245 marzo-aprile 2002, la figura storica di Gesù affermando falsamente di essere figlio di Giuseppe e di Maria (personaggi anch'essi quanto mai immaginari e quindi storicamente inesistenti), di avere avuto i natali dalla città di Betlemme e di essere cresciuto a Nazaret. Che la figura di Gesù sia stata costruita per intero su quella di certo Giovanni di Gamala, figlio di Giuda detto il Galileo, risulta in maniera inconfutabile da una sì grande quantità di prove da togliere ogni dubbio sulle falsificazioni operate dai redattori dei Vangeli. Basterebbe soltanto quella riguardante la trasformazione dell'appellativo Nazireo, con cui veniva chiamato Giovanni di Gamala, in quello di Nazareno data a Gesù, quale abitante di Nazaret, per dimostrare nella maniera più assoluta la sostituzione di persona.
Da un punto di vista penalistico, tali falsificazioni storiche possono integrare le fattispecie di due reati: L'abuso della credulità popolare e la sostituzione di persona (nel caso di Gesù Cristo)
Ai sensi dall'art. 661 C .P., si ha abuso della credulità popolare quando taluno, per mezzo di imposture, trae in inganno una moltitudine di persone. Nel caso di specie, i ministri del culto della Chiesa Cattolica come Righi nel caso in esame , commettendo dei falsi storici (quindi presentando come veri e realmente accaduti dei fatti inventati funzionali alla dottrina religiosa) ingannano tutte le persone che vengono a contatto con l'insegnamento di tale religione inducendoli a credere nella stessa sulla base non di argomentazioni puramente teologiche (del tutto lecite e ammissibili), ma sulla base di un ingannevole rappresentazione dei fatti. Il reato è contravvenzionale, per cui è sufficiente l'elemento psicologico della colpa, che è certamente riscontrabile in tutti i ministri del culto cattolico (quindi anche di don Enrico Righi), atteso che non è possibile che persone istruite e che, per vocazione e mestiere, studiano continuamente la Bibbia e i vangeli non si siano accorte delle numerose e ripetute falsità (anche grossolane) contenute in tali scritti. Per quanto attiene al delitto di sostituzione di persona, esso si riscontra allorquando un soggetto, per trarre vantaggio, induce altri in errore attribuendo, a se o ad altri, un falso nome.
Nel caso in esame, il libro La Favola di Cristo (cui rimando per più esaurienti spiegazioni) dimostra che Gesù il Cristo non è mai esistito e che sotto tale nome si cela tal Giovanni di Gamala.
Quindi i ministri della Chiesa Cattolica come Don Righi che fanno proselitismo per trarre vantaggio dal numero dei fedeli che tanto è maggiore è tanto più grande sarà l'introito economico derivante dalle sue offerte, tra cui quella dell'8 per mille abbinata alla dichiarazione dei redditi) , inducendo in errore, sulla base di tali falsità, coloro i quali ricevono il messaggio commettono il reato previsto e punito dall'art. 494 del Codice Penale.
Tra l'altro, per integrare il reato in parola, “non è necessario che il fine propostosi dall'agente sia in se stesso illecito o di natura patrimoniale, ben potendo essere lecito e non patrimoniale” (Cass.Sez. V 9.2.973 n° 164 conforme Cass. Sez. V 17.2.1967 n° 340).
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico che sussiste in tutti questi soggetti che, pur essendo consapevoli di tali falsità, non si fanno scrupolo di continuare a propalarle come fa don Righi.
La responsabilità del Sommo Pontefice può essere solo morale, attesa la sua immunità ai sensi dell'art.3 - I comma C.P., mentre per tutti gli altri ministri del culto cattolico ( tra cui don Righi ) può prospettarsi la responsabilità di natura penale.
La continua presentazione di fatti falsi gabellati come veri lede anche la tranquillità morale e la serenità dell'esponente, con conseguente danno da emozional distress, di cui si chiederà il risarcimento del danno nelle opportune sedi, mediante tempestiva costituzione di parte civile, che si riserva sin d'ora.
Il sottoscritto rimanendo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per fornire ogni chiarimento, si riserva di integrare quanto esposto e chiede espressamente di essere sentito sui fatti di cui sopra.
Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Luigi Cascioli presenta formale
DENUNCIA- QUERELA
nei confronti di don Enrico Righi, parroco di Bagnoregio (VT), ivi residente in via Matteotti n° 45, in eventuale concorso con gli altri ministri della Chiesa cattolica, per i reati p. e p. degli artt. 494 e 661 C .P., nonché per ogni altro reato che la S.V. vorrà ravvisare nel comportamento sopra descritto.
Con riserva di costituzione di parte civile nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, chiedo, ex art.408 C.P.P., di essere informato in caso di archiviazione della notizia criminis.
Si deposita il libro “ La Favola di Cristo” e il bollettino parrocchiale a miglior riprova di quanto esposto.
Con osservanza.
13/9/2002
Luigi Cascioli