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Processi
Relazione
udienza tenutasi presso il Tribunale di Viterbo il 27 gennaio
2006
Don Enrico, come si prevedeva, era assente.
L’avvocato di Cascioli Luigi, Mauro Fonzo, ha parlato
per primo. Nella sua requisitoria ha portato come supporto,
per dimostrare la fondatezza delle accuse riportate nella
denuncia, numerosi esempi di esegeti che negano la figura
storica di Gesù mettendone tra di essi anche di matrice
cristiana e credenti, quale Renan.
L’avvocato Severo Bruno, invece, ignorando ogni argomento
riguardante l’esistenza di Cristo, ha deviato il soggetto
dell’accusa dicendo che la responsabilità di
un eventuale falso storico non è da addebitarsi a don
Enrico Righi ma a coloro che lo hanno sostenuto prima di lui.
Praticamente ha voluto dire:<<Qualora risultasse che
Cristo non è esistito, i meritevoli di condanna sono
gli autori dei Testi Sacri e non don Enrico che si è
soltanto limitato a ripetere ciò che altri hanno scritto>>,
come se chi vende il veleno non è responsabile dei
danni che può produrre se la formula è stata
inventata da un altro.
È in questa forma di difesa tendente a scaricare su
persone non più esistenti e, quindi, non più
perseguibili per legge, che la Chiesa dimostra tutta la sua
debolezza. Sapendo che non potrà mai dimostrare l’esistenza
storica di Cristo, il suo unico scopo è quello di trovare
ogni pretesto, anche il più vile, per far cadere una
denuncia che, se andasse avanti, sa bene che potrebbe concludersi
con una sentenza che segnerebbe la sua fine.
Dopo aver ascoltato le due parti, il giudice Gaetano Mautone
si è riservato il tempo per decidere. Quale delle due
versioni egli prenderà in considerazione?
Nel rispetto della procedura giudiziaria due sono le versioni
che può seguire il giudice per emettere la sentenza:
1) Basarsi su una personale competenza nella materia che in
questo caso sarebbe la “cristologia”.
2) Nominare in caso contrario un CTU (rappresentato in questo
caso da un esperto in Testi Sacri) che stabilisca se le prove
riportate nella denuncia sono da respingersi o considerarsi
valide per dare luogo a un processo.
Sarà rispettata la legge? Conoscendo i motivi addotti
per giustificare le precedenti archiviazioni, cos’altro
si potrebbe supporre se non che si ripetano gli stessi abusi
se non ci venisse una certa speranza che le cose cambino per
il fatto che questa volta la sentenza non rimarrà nell’ambito
di un piccolo paese faziosamente informato da un giornaletto
provinciale, ma andrà molto oltre interessando tutto
il mondo? E di questo il tribunale di Viterbo ne deve ben
tenere conto se non vuole compromettere l’onore di una
nazione laica e indipendente, almeno per ciò che riguarda
la giustizia, come ha già fatto la stampa nazionale
che con il suo silenzio su questo processo ha dimostrato come
L’Italia sia ridotta a un feudo del Vaticano.
Luigi Cascioli
"Traduzione
dall'italiano all'inglese di Federico Laganà, Pietra
Ligure, Italia.
Translated from Italian into English by Enrico Laganà,
Pietra Ligure, Italia".