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Processi
ARCHIVIAZIONE DEL GIUDICE MAUTONE IN SEGUITO ALL'UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2006Copia dell'archiviazione dell'opposizione proposta da Cascioli contro la sentenza emessa il giorno 10.2.2006 e comunicata a Cascioli Luigi l'8.2.2006, nella quale il Giudice Mautone respinge la denuncia contro don Enrico Righi, accusato dei reati previsti dagli artt. 661 e 494, nonostante riconosca che costui ha rinnegato la figura storica di Cristo.
TRIBUNALE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il giudice per le Indagini Preliminari, provvedendo sulla
opposizione alla richiesta di archiviazione del provvedimento
n. 1249/04 R.G.N.R. a carico di Righi Enrico, avanzata da
Cascioli Luigi; letti gli atti del procedimento e sentite
le parti comparse in camera di consiglio;
(I° motivo di ricusazione) ritenuta,
preliminarmente, la inammissibilità dell'opposizione
proposta dal Righi (Per errore il Tribunale ha scritto Richi
al posto di Cascioli).
che, invero, con riferimento agli ipotizzati reati di cui
agli articoli. 494 e 661 c.p., deve riconoscersi come l'interesse
tutelato da entrambe le norme vada individuato nell'interesse
generale dello Stato alla tutela della fede pubblica, talché
soggetto passivo dei reati, legittimato quale persona offesa
alla proposizione dell&rsquoopposizione alla richiesta
di archiviazione, è unicamente la P.A.
(2° motivo) che, d'altro canto, l'opposizione proposta dal Cascioli presenta un ulteriore profilo di inammissibilità integrato dalla totale carenza di specifiche indicazioni sull'oggetto delle indagini suppletive e sui relativi elementi di prova caratterizzati dai necessari requisiti di pertinenza e rilevanza;
(3° motivo) che, in proposito, giova rilevare come appaia sicuramente irrilevante a fini investigativi la dedotta richiesta di espletamento di accertamento tecnico in ordine alla verità storica dell&rsquoesistenza di Gesù di Nazareth, posto che, a prescindere dalle intrinseche difficoltà di una tale indagine, risultati della stessa non potrebbero portare che ad affermazioni opinabili e controverse, non utili per la corretta valutazione dei fatti in esame;
(4° motivo) considerato, comunque, nel merito, che, nello scritto contestato dal Cascioli (articolo "Il Figlio di Davide" pubblicato nel bollettino Parrocchiale marzo -aprile 2002), il Righi si è limitato a sostenere l'umanità, cioè l'essenza dell'uomo Gesù, e NON GIA' AD AFFERMARNE L'ESISTENZA STORICA, come sostenuto dall'opponente;
(5° motivo) che, in tal senso, l'articolo appare l'estrinsecamento di un diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, tanto più giustificato se si tiene conto delle funzioni svolte dal Righi quale appartenente ad un ordine ecclesiastico, sul contenuto del quale è possibile ammettere esclusivamente critiche o giudizi negativi, giammai censure o divieti basati su convincimenti del tutto soggettivi, derivati da studi storici più o meno approfonditi e/o fondati;
(6° motivo) che, così rettamente
inquadrati i termini della questione, deve scludersi in senso
strettamente giuridico che si possono individuare nello scritto
a firma del Righi gli estremi dei reati ipotizzati, vero essendo
che, al di là della palese mancanza in capo al valore
del dolo generico richiesto dalla legge, nel reato di sostituzione
di persona di cui all&rsquoart. 494 c.p. è richiesto
il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o
di recare ad altri un danno, mentre nel reato di abuso della
credulità popolare è necessaria la "impostura",
ovvero la falsa rappresentazione del vero, elementi del tutto
insussistenti nel caso in esame;
che, per le superiori considerazioni, va disposta l'archiviazione
dell'intero contesto per infondatezza della notizia di reato;
che, in fine, stante la pervicacia della condotta processuale
osservata dal Cascioli, il quale, pur a seguito dell&rsquoarchiviazione
di precedente identica denuncia contro ignoti (v.decr. 28/11/03,
in atti), ha inteso riproporla nei diretti confronti del Righi,
appare opportuno rimettere gli atti al P.M. perché
valuti l&rsquoeventuale sussistenza degli estremi del
reato di calunnia astrattamente ravvisabile nei fatti;
P.Q.M.
Visti gli art. 409, 410 c.p.p., rigetta l'opposizione e dispone
l'archiviazione del procedimento a carico di Righi Enrico,
ordinando la restituzione degli atti al P.M. anche perché
valuti la sussistenza degli estremi del reato di calunnia
in danno del medesimo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Viterbo, 9.2.2006
Dep. 3-2-06
IL G.I.P.
Dott. Gaetano Mautone
Note e commenti di Luigi Cascioli
La numerazione dei paragrafi messa accanto ai motivi addotti per giustificare l'archiviazione è stata aggiunta per facilitare la comprensione del commento.
Poiché l'archiviazione è stata
scritta secondo quel linguaggio giuridico che potrebbe risultare,
almeno in parte, di difficile comprensione, io riporterò
i passi in questione semplificandone la forma via, via che
li sottoporrò al commento. Intanto faccio subito rimarcare
l&rsquoerrore riportato nella settima riga dove viene
scritto come oppositore il nome di Righi (!?!) al posto di
Cascioli, errore che, pur essendo sufficiente per far annullare
l'ordinanza, preferisco ignorare rappresentando per me, qualora
lo facessi, soltanto un ritardo allo svolgimento del mio programma
che intendo portare a termine rivolgendomi il prima possibile
al Tribunale di Strasburgo.
Fatta questa rimarca, passiamo al commento dell'archiviazione:
1° motivo: Mancanza di argomenti suppletivi
«L'opposizione proposta dal Cascioli contro l'archiviazione
relativa alla sua seconda denuncia (riferimento a quella depositata
il 23 maggio 2003) è totalmente mancante di argomenti
suppletivi a quelli già esposti nella prima denuncia
del 13 sett. 2002 che avrebbero dovuto esserci perché
il tribunale la prendesse in considerazione per sottoporla
a ulteriori indagini».
A parte il fatto che la seconda denuncia del 20 maggio 2003
fu depositata da Cascioli perché la prima era stata
talmente travisata da risultare irriconoscibile per le gravi
manomissioni operate dal P.M. Petroselli e dal giudice Mautone,
quali quelle di aver dichiarato "ignoto" il querelato,
pur avendo fornito di lui il nome, il cognome, l'indirizzo
e la professione, e di aver ignorato l'art. 494 che era stato
ben specificato nella sua violazione (vedi denuncia del 13
sett. 2002 e relativa archiviazione del 27 marzo 2003), si
vorrebbe sapere a quali precedenti indagini si riferisce il
Giudice Mautone se lui stesso afferma di non averle mai fatte
allorché come motivazione per respingere la denuncia
scrive: «Si archivia perché le indagini sono
inammissibili sia per la forma che per l'oggetto dell'accertamento».
Se le indagini fossero state veramente eseguite, non sarebbe
stata più che sufficiente, per procedere all'accertamento
sulla storicità di Cristo, la prova, una fra le tante
riportate nella denuncia, che ci viene dal passo di "Antichità
Giudaiche"di Giuseppe Flavio dal quale risulta che Simone
Pietro e Giacomo non sono fratelli di Gesù, come don
Enrico dichiara nel suo Bollettino Parrocchiale, ma bensì
due figli di Giuda il Galileo condannati alla crocifissione
dal procuratore Cuspio Fado sotto l'accusa di rivoluzionari
zeloti?
Scoprire poi, come conseguenza di queste parentele, che Gesù,
alias Giovanni di Gamala, era anche lui figlio di Giuda il
Galileo, non sarebbe stato troppo difficile se si fosse fatta
veramente quell'indagine che Cascioli ha richiesto attraverso
l'incidente probatorio.
Se don Enrico è stato iscritto nel libro degli indagati
perchè non è stata fatta nessuna indagine per
accertarsi se ciò che aveva affermato nel suo Bollettino
Parrocchiale era vero o falso?
2° motivo: Affermazioni opinabili e controverse
«È da considerarsi irrilevante,
ai fini di un'inchiesta, un accertamento sulla esistenza storica
di Cristo perché i risultati potrebbero portare ad
affermazioni opinabili e controverse non utili alla corretta
valutazione dei fatti in esame».
Opinabili se si trattasse di un processo teologico tendente
a dimostrare un'esistenza divina, ma poiché la denuncia
si riferisce alla non esistenza di un uomo, quale un certo
Gesù detto il Cristo anagraficamente dichiarato nato,
vissuto e morto, gli argomenti che verrebbero trattati sarebbero
si controversi, come d'altronde avviene in tutte le cause,
ma non ingiudicabili trattandosi di una controversia che non
si basa su astrattismi di carattere trascendentale, ma su
prove sostenute da una documentazione tangibile, controllabile
e quindi comprensibile non solo da un giudice che professionalmente
si presuppone formato per decidere sulla realtà dei
fatti, ma da chiunque altro che, libero da ogni condizionamento
o pregiudizio fideista, sia in possesso di un minimo d'intelligenza
e di buon senso.
3° motivo: Essere o non essere?
Lezioni di teologia dal Tribunale di Viterbo.
«Un altro motivo per il quale si rigetta
la denuncia di Cascioli viene dal fatto che Enrico Righi NON
HA AFFERMATO L'ESISTENZA STORICA DI GESU' nel Bollettino Parrocchiale
di marzo-aprile 2002, ma ha soltanto sostenuto la sua umanità,
cioè l'essenza dell'uomo».
Si, avete letto bene! C'è scritto proprio così:
«Don Enrico Righi ha sostenuto l'umanità di Gesù,
cioè la sua essenza di uomo, ma non ne ha riconosciuto
l'esistenza storica».
Ma cosa significa, cosa vuol dire "ha sostenuto l'umanità
ma non ha affermato l'esistenza storica?". Mi si spieghi
come sia possibile negare la storicità di qualcuno
dopo averne confermato l&rsquoesistenza umana riportando
di lui il luogo di nascita, la paternità, la maternità,
le fratellanze e la professione. Mi si faccia capire come
si possa dire di una persona, della stessa persona, che è
esistita e nello stesso tempo dichiarare che non è
esistita.
L'applicazione di questo stratagemma di trasformare un processo
laico in uno religioso, il ricorso al trucco di far risultare
teologico un dibattimento che doveva essere esclusivamente
storico, era stato previsto essendo troppo facile comprendere
che questa sarebbe stata la sola àncora di salvezza
alla quale si sarebbero potuti aggrappare sia i giudici che
la Chiesa; i primi per liberarsi, anche a costo di far cadere
nel ridicolo tutta la giustizia italiana, da un'inchiesta
che si sarebbe potuta concludere con una sentenza che li faceva
tremare, la seconda per evitare la propria fine.
Questo processo non si deve fare! ha ordinato la Corruttrice
eterna, e tutto è finito, come era stato stabilito
che finisse, con una archiviazione le cui motivazioni, pretestuose
e arbitrarie, respinte dalla ragione e dal buon senso, non
possono che aver dato alla Chiesa una vittoria apparente e
illusoria, una vittoria di Pirro che equivale ad una tremenda
sconfitta.
Cosa si poteva sperare di più da un tribunale italiano
e dalla stessa Chiesa dal momento che per respingere una denuncia
affermante la non esistenza di Cristo, sono arrivati a far
ammettere dallo stesso imputato don Enrico la non esistenza
storica di Cristo?
Se tutto ciò fosse accaduto in altri tempi, altro che
di un reato di calunnia sarebbe stato accusato Cascioli! In
un tribunale della Santa Inquisizione la parola "pervicacia"
usata dal Giudice Mautone avrebbe acquisito il significato
di relapso, e l'eretico sarebbe stato tradotto al rogo in
barella dopo essergli state rotte le ossa e strappato la lingua
prima di briciarlo vive suuna catasta di legna precedentemente
bagnata perché la sua agonia si prolungasse nella maniera
più atroce e clericale.
4° motivo: Il bollettino parrocchiale è l'estrinsecazione di un diritto
Questo 5° motivo non è che un panegirico tendente a esaltare e a confermare legalmente le funzioni sacerdotali.
5° motivo: Spiegazione dei reati ipotizzati nella denuncia
Il commento su questi reati, già fatto e riportato su "Commento alla richiesta di archiviazione del 15 sett. 2004 (vedi Processo su www.luigicascioli.it ), sarà ripreso con rinnovata pervicacia nel ricorso che sarà presentato al tribunale di Strasburgo.
Conclusione: Qualunque sia la decisione del Tribunale di Strasburgo, una cosa è certa: sapere che la Chiesa ne uscirà fuori comunque a brandelli mi già sufficente per poter dire: «Non vissi invano! ».
Luigi Cascioli.