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Processi
Il sottoscritto Luigi Cascioli, residente a Roccalvecce – via delle Province 45/B – Viterbo, riferendosi a se stesso in terza persona nell'esposizione dei fatti,
ESPONE QUANTO SEGUE
In
data 13.9.2002, il Signor Luigi Cascioli ha presentato denuncia-querela
contro Don Enrico Righi (parroco di Bagnoregio) per i reati
di cui agli art. 661 2 494 C.P., in quanto lo stesso presenta
come figura storica Gesù Cristo, mentre (secondo approfonditi
studi filologici e di esegesi testuale condotti dal medesimo
Sig. Cascioli sui Vangeli e sulla letteratura patristica e
sulla storiografia del I e del II secolo d,C.) Gesù
non è personaggio storico ed, anzi, la sua figura è
stata mutuata e modellata sulla falsariga di tal Giovanni
di Gamala, a riprova allegava copia del bollettino parrocchiale
della Chiesa di S. Bonaventura di Bagnoregio.
Tale inganno diretto a una moltitudine integra l'abuso di
credulità popolare e l'aver chiamato Giovanni di Gamala
Gesù Cristo integra la sostituzione di persona di cui
all'art. 494 C.P. e, pertanto, il Sig. Cascioli chiedeva la
punizione del colpevole, riservandosi la costituzione di parte
civile per il risarcimento del danno da emotional distress,
allegava il proprio libro “La Favola di Cristo”
per la dimostrazione del presupposto logico (astoricità
della figura di Cristo e sostituzione della figura di Giovanni
di Gamala con quella di Gesù Cristo).
Successivamente, il Sig. Cascioli presentava memoria integrativa,
rammentando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.
61 n. 9 C.P. e citando giurisprudenza a sostegno, nonché
allegando ulteriore materiale a supporto.
In seguito, la parte offesa chiedeva al Sig. Pubblico Ministero
di procedere ad incidente probatorio, ai sensi dell'art. 394
del codice di rito penale; l'Accusa rimaneva inerte.
Con atto notificato in data 12.5.2003, il Sig. Pubblico Ministero
chiedeva l'archiviazione del procedimento (contro ignoti),
con la pseudo motivazione “che le richieste di indagini
sono inammissibili formalmente e per l'oggetto… che
la denuncia è palesemente infondata e non si riscontrano
ipotesi di reato”.
L'assunto della parte pubblica è infondato e la richiesta
di archiviazione deve essere rigettata per i seguenti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO.
Nella
richiesta di archiviazione si sostiene che “la denuncia
è palesemente infondata e non si riscontrano ipotesi
di reato”.
Preliminarmente, si deve rilevare una prima anomalia: il procedimento
appare “contro ignoti”, mentre nella denuncia-querela
si identificava precisamente l'autore dei reati nella persona
di Don Enrico Righi, parroco di Bagnoregio e, del resto, è
sua la firma in calce al bollettino parrocchiale allegato
alla denuncia-querela; pertanto, non si comprende perché
il detto sacerdote non sia iscritto nel registro degli indagati
e si sia voluto procedere “contro ignoti” pur
in presenza di una precisa indicazione di responsabilità.
Altra questione preliminare, che evidenzia a luce meridiana
la disattenzione con cui è stata vagliata la denuncia
del Sig Cascioli, è che il procedimento risulterebbe
aperto solo per il reato di cui all'art. 661 C.P., mentre
la denuncia è chiara e ferma nel sostenere la sussistenza
anche del reato di cui all'art. 494 C.P. (sostituzione di
persona).
Nel merito, è scorretto da un punto di vista logico
e giuridico sostenere la palese infondatezza della notizia
criminis, poiché - se la figura di Gesù non
è storica – i reati contestati sussistono in
tutti i loro elementi, come diffusamente articolato in sede
di denuncia e di successive memorie, deduzioni da intendersi
tutto per qui integralmente riportate e trascritte.
Difatti, costituisce fatto-reato di sostituzione di persona
l'attribuire a terzi un falso nome (Cass. Sez. V 19.3 1985
n. 2543), quindi se Don Enrico Righi attribuisce a Giovanni
di Gamala il nome di Gesù Cristo commette il reato
in parola ed il dolo specifico è costituito dal “fine
di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale
o non” (Cass. Sez. V 13.4. 1981 n. 3207) che, nel caso
di specie, viene costituito dal maggior numero di proseliti
e dal maggior gettito dell'8 per mille e maggiori offerte
per la parrocchia.
I due reati contestati sono tra loro in concorso formale (Cass.
Sez. V 16.10.1998 n. 10805, in tema di truffa e sostituzione
di persona).
Pertanto, ci si oppone alla richiesta di archiviazione in
quanto infondata.
Relativamente alla richiesta di indagini (e più precisamente
di perizia da assumersi con la forma dell'incidente probatorio),
la stessa viene rigettata con la criptomotivazione che sarebbe
inammissibile “formalmente e per l'oggetto”; il
provvedimento è assunto in palese violazione degli
Artt. 125 e 394 C.P.P., in quanto non spiega minimamente (neppure
nelle succinte forme previste per decreto) quali sarebbero
le inammissibilità formali e perché l'oggetto
sia inammissibile.
Si deve ricordare che Cass. Sez. Un. 21.9.2000 n. 17 ha statuito
che “si ha mancanza della motivazione non solo quando
l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale,
ma anche quando la motivazione sia apparente…del tutto
incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare
“ (conforme Cass. Sez. VI 1.6.1999 n. 6339); nel caso
in esame è ovvio che la motivazione è apparente,
e quindi vi è stata violazione di legge.
Pertanto, si reitera la richiesta di incidente probatorio,
per i motivi di cui appresso.
L'incidente probatorio da espletarsi è una perizia
che tenda a determinare se la figura di Gesù il Cristo,
come diffusa dalla fede cattolica, abbia fondamento reale
ed aderente a dati storici o meno.
La perizia è determinante per la sussistenza dei reati
poiché, se la perizia accertasse la natura storica
di tale figura non vi sarebbe alcun reato, mentre se la figura
di Gesù il Cristo fosse una mera costruzione teologica
senza riscontro storico, allora vi sarebbe senza dubbio una
falsità di base che, integrata con l'opportuno elemento
psicologico (che sussiste certamente, come meglio spiegato
nella denuncia-querela), determinerebbe la sussistenza dei
reati enunciati nella denuncia-querela sopra richiamata. Pertanto,
nel caso di specie, i requisiti previsti dall'art. 393 I comma
C.P.P. sono i seguenti:
a) espletamento di perizia tesa a determinare la natura storica
o fantastica (teologica di Gesù il Cristo, che costituisce
un prius logico per la sussistenza dei reati per i quali si
chiede procedersi;
b) la prova è da assumersi nei confronti di don Enrico
Righi;
c) la prova non può essere rinviata al dibattimento
poiché procurerebbe una sospensione superiore a gg.
60 e, quindi, si rientra nel campo di applicazione dell'art.
392 II comma C.P.P.
Tale ultima affermazione è giustificata dal fatto che
il perito dovrà esaminare attentamente tutte le fonti
originarie e coeve all'epoca della presunta vita di Gesù
il Cristo e, ove possibile, nella loro lingua di redazione
originaria e non in traduzioni che possano tradire il significato
primigenio delle parole usate (sui possibili sviamenti di
significati nella traslazione da una lingua all'altra, si
veda - al proposito – quanto scritto diffusamente dal
denunciante nel libro “La Favola di Cristo”, in
atti depositato; in oltre, il perito dovrà verificare
(all'interno delle fonti primarie) se vi siano o meno passi
interpolati da successivi copisti (spesso di fede cristiana
e quindi ideologicamente portati a modellare il testo secondo
le proprie credenze); infine, la ricerca del perito non potrà
basarsi esclusivamente su fonti documentarie, ma estendersi
anche a verificare le fonti epigrafiche, materiali, monumentali,
topografiche e paleografiche, nummarie e quant'altro serva
a riscontrare la veridicità o meno della seguente affermazione:
“Gesù il Cristo non è personaggio storico”.
Appare a luce meridiana che l'indagine è complessa
o lunga e che porterebbe a travalicare i tempi indicati dall'Art.
392 II comma C.P.P. (giorni 60).
Appare opportuno che la perizia sia affidata ad uno o più
periti esperti in storia delle religioni e/o in storia romana
e mediorientale relativamente al periodo I secolo a.C. –
II secolo d.C., nonché in epigrafia e paleografia e
nelle lingue ebraica, aramaica, greca e latina.
La parte offesa si riserva il diritto di nominare un proprio
consulente tecnico nell'ambito dell'espletamento della perizia
richiesta.
Sostenere che la richiesta sarebbe inammissibile per una presunta
incontestabilità della natura storica di Gesù
Cristo non è ipotesi giuridicamente sostenibile o corretta,
poiché una lettura degli studi del denunciante operata
con vaglia critico, ma scevro di pregiudizi e prese di posizione
apodittiche, determina un profondo dubbio anche in convinzioni
che sono profondamente radicate nella psiche di ogni italiano
(Cattaneo scriveva sul perché non possiamo dirci cattolici)
e, comunque, le convinzioni personali degli attori del processo
(Giudice, Accusa e Difesa) non debbono mai far dimenticare
che scopo del procedimento penale è l'applicazione
della legge e non delle proprie convinzioni, per cui sarebbe
contra ius negare l'incidente probatorio richiesto.
Pertanto si chiede che il Sig. Giudice per le Indagini Preliminari
inviti il Sig. Pubblico Ministero a formulare l'imputazione
contro Don. Enrico Righi, parroco di Bagnoregio, ovvero ad
esperire le attività istruttorie sopra descritte, nonché
inviti il Sig. Pubblico Ministero ad iscrivere Don. Enrico
Righi, parroco di Bagnoregio, nel registro degli indagati
per la supposta commissione dei reati di cui agli artt. 494
e 661 del Codice Penale, in quanto i reati sono stati chiaramente
attribuiti in sede di denuncia e successive memorie. Tanto
premesso e considerato, il sottoscritto Luigi Cascioli
SI OPPONE
Alla
richiesta di archiviazione formulata dal Sig. Pubblico Ministero
e notificata allo stesso in data 12.5.2003.
Con osservanza.
Luigi Cascioli
Si allegano alla presente una copia della richiesta dell'incidente
probatorio e una copia delle “note aggiuntive”
già presentate con la denuncia-querela del 13/9/2002
costituite da 3 capitoli:
A) “GLI APOSTOLIDI GESU” di pagg.16.
B) “GIOVANNI IL NAZOREO” di pagg.11
C) “RISPOSTA ALLE OBIEZIONI” di pagg.12
Luigi Cascioli