Luigi Cascioli

Ateismo attacca cristianesimo con una denuncia contro la Chiesa Cattolica sostenitrice di un'impostura costruita su falsi documenti, quali la Bibbia ed i Vangeli, e imposta con la violenza dell'inquisizione e il plagio ottenuto con l'esorcismo, il satanismo e altre superstizioni.

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Processi

Il sottoscritto Luigi Cascioli, residente a Roccalvecce – via delle Province 45/B – Viterbo, riferendosi a se stesso in terza persona nell'esposizione dei fatti,

ESPONE QUANTO SEGUE

In data 13.9.2002, il Signor Luigi Cascioli ha presentato denuncia-querela contro Don Enrico Righi (parroco di Bagnoregio) per i reati di cui agli art. 661 2 494 C.P., in quanto lo stesso presenta come figura storica Gesù Cristo, mentre (secondo approfonditi studi filologici e di esegesi testuale condotti dal medesimo Sig. Cascioli sui Vangeli e sulla letteratura patristica e sulla storiografia del I e del II secolo d,C.) Gesù non è personaggio storico ed, anzi, la sua figura è stata mutuata e modellata sulla falsariga di tal Giovanni di Gamala, a riprova allegava copia del bollettino parrocchiale della Chiesa di S. Bonaventura di Bagnoregio.
Tale inganno diretto a una moltitudine integra l'abuso di credulità popolare e l'aver chiamato Giovanni di Gamala Gesù Cristo integra la sostituzione di persona di cui all'art. 494 C.P. e, pertanto, il Sig. Cascioli chiedeva la punizione del colpevole, riservandosi la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno da emotional distress, allegava il proprio libro “La Favola di Cristo” per la dimostrazione del presupposto logico (astoricità della figura di Cristo e sostituzione della figura di Giovanni di Gamala con quella di Gesù Cristo).
Successivamente, il Sig. Cascioli presentava memoria integrativa, rammentando la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P. e citando giurisprudenza a sostegno, nonché allegando ulteriore materiale a supporto.
In seguito, la parte offesa chiedeva al Sig. Pubblico Ministero di procedere ad incidente probatorio, ai sensi dell'art. 394 del codice di rito penale; l'Accusa rimaneva inerte.
Con atto notificato in data 12.5.2003, il Sig. Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione del procedimento (contro ignoti), con la pseudo motivazione “che le richieste di indagini sono inammissibili formalmente e per l'oggetto… che la denuncia è palesemente infondata e non si riscontrano ipotesi di reato”.
L'assunto della parte pubblica è infondato e la richiesta di archiviazione deve essere rigettata per i seguenti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO.

Nella richiesta di archiviazione si sostiene che “la denuncia è palesemente infondata e non si riscontrano ipotesi di reato”.
Preliminarmente, si deve rilevare una prima anomalia: il procedimento appare “contro ignoti”, mentre nella denuncia-querela si identificava precisamente l'autore dei reati nella persona di Don Enrico Righi, parroco di Bagnoregio e, del resto, è sua la firma in calce al bollettino parrocchiale allegato alla denuncia-querela; pertanto, non si comprende perché il detto sacerdote non sia iscritto nel registro degli indagati e si sia voluto procedere “contro ignoti” pur in presenza di una precisa indicazione di responsabilità.
Altra questione preliminare, che evidenzia a luce meridiana la disattenzione con cui è stata vagliata la denuncia del Sig Cascioli, è che il procedimento risulterebbe aperto solo per il reato di cui all'art. 661 C.P., mentre la denuncia è chiara e ferma nel sostenere la sussistenza anche del reato di cui all'art. 494 C.P. (sostituzione di persona).
Nel merito, è scorretto da un punto di vista logico e giuridico sostenere la palese infondatezza della notizia criminis, poiché - se la figura di Gesù non è storica – i reati contestati sussistono in tutti i loro elementi, come diffusamente articolato in sede di denuncia e di successive memorie, deduzioni da intendersi tutto per qui integralmente riportate e trascritte.
Difatti, costituisce fatto-reato di sostituzione di persona l'attribuire a terzi un falso nome (Cass. Sez. V 19.3 1985 n. 2543), quindi se Don Enrico Righi attribuisce a Giovanni di Gamala il nome di Gesù Cristo commette il reato in parola ed il dolo specifico è costituito dal “fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non” (Cass. Sez. V 13.4. 1981 n. 3207) che, nel caso di specie, viene costituito dal maggior numero di proseliti e dal maggior gettito dell'8 per mille e maggiori offerte per la parrocchia.
I due reati contestati sono tra loro in concorso formale (Cass. Sez. V 16.10.1998 n. 10805, in tema di truffa e sostituzione di persona).
Pertanto, ci si oppone alla richiesta di archiviazione in quanto infondata.
Relativamente alla richiesta di indagini (e più precisamente di perizia da assumersi con la forma dell'incidente probatorio), la stessa viene rigettata con la criptomotivazione che sarebbe inammissibile “formalmente e per l'oggetto”; il provvedimento è assunto in palese violazione degli Artt. 125 e 394 C.P.P., in quanto non spiega minimamente (neppure nelle succinte forme previste per decreto) quali sarebbero le inammissibilità formali e perché l'oggetto sia inammissibile.
Si deve ricordare che Cass. Sez. Un. 21.9.2000 n. 17 ha statuito che “si ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente…del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare “ (conforme Cass. Sez. VI 1.6.1999 n. 6339); nel caso in esame è ovvio che la motivazione è apparente, e quindi vi è stata violazione di legge.
Pertanto, si reitera la richiesta di incidente probatorio, per i motivi di cui appresso.
L'incidente probatorio da espletarsi è una perizia che tenda a determinare se la figura di Gesù il Cristo, come diffusa dalla fede cattolica, abbia fondamento reale ed aderente a dati storici o meno.
La perizia è determinante per la sussistenza dei reati poiché, se la perizia accertasse la natura storica di tale figura non vi sarebbe alcun reato, mentre se la figura di Gesù il Cristo fosse una mera costruzione teologica senza riscontro storico, allora vi sarebbe senza dubbio una falsità di base che, integrata con l'opportuno elemento psicologico (che sussiste certamente, come meglio spiegato nella denuncia-querela), determinerebbe la sussistenza dei reati enunciati nella denuncia-querela sopra richiamata. Pertanto, nel caso di specie, i requisiti previsti dall'art. 393 I comma C.P.P. sono i seguenti:
a) espletamento di perizia tesa a determinare la natura storica o fantastica (teologica di Gesù il Cristo, che costituisce un prius logico per la sussistenza dei reati per i quali si chiede procedersi;
b) la prova è da assumersi nei confronti di don Enrico Righi;
c) la prova non può essere rinviata al dibattimento poiché procurerebbe una sospensione superiore a gg. 60 e, quindi, si rientra nel campo di applicazione dell'art. 392 II comma C.P.P.
Tale ultima affermazione è giustificata dal fatto che il perito dovrà esaminare attentamente tutte le fonti originarie e coeve all'epoca della presunta vita di Gesù il Cristo e, ove possibile, nella loro lingua di redazione originaria e non in traduzioni che possano tradire il significato primigenio delle parole usate (sui possibili sviamenti di significati nella traslazione da una lingua all'altra, si veda - al proposito – quanto scritto diffusamente dal denunciante nel libro “La Favola di Cristo”, in atti depositato; in oltre, il perito dovrà verificare (all'interno delle fonti primarie) se vi siano o meno passi interpolati da successivi copisti (spesso di fede cristiana e quindi ideologicamente portati a modellare il testo secondo le proprie credenze); infine, la ricerca del perito non potrà basarsi esclusivamente su fonti documentarie, ma estendersi anche a verificare le fonti epigrafiche, materiali, monumentali, topografiche e paleografiche, nummarie e quant'altro serva a riscontrare la veridicità o meno della seguente affermazione: “Gesù il Cristo non è personaggio storico”. Appare a luce meridiana che l'indagine è complessa o lunga e che porterebbe a travalicare i tempi indicati dall'Art. 392 II comma C.P.P. (giorni 60).
Appare opportuno che la perizia sia affidata ad uno o più periti esperti in storia delle religioni e/o in storia romana e mediorientale relativamente al periodo I secolo a.C. – II secolo d.C., nonché in epigrafia e paleografia e nelle lingue ebraica, aramaica, greca e latina.
La parte offesa si riserva il diritto di nominare un proprio consulente tecnico nell'ambito dell'espletamento della perizia richiesta.
Sostenere che la richiesta sarebbe inammissibile per una presunta incontestabilità della natura storica di Gesù Cristo non è ipotesi giuridicamente sostenibile o corretta, poiché una lettura degli studi del denunciante operata con vaglia critico, ma scevro di pregiudizi e prese di posizione apodittiche, determina un profondo dubbio anche in convinzioni che sono profondamente radicate nella psiche di ogni italiano (Cattaneo scriveva sul perché non possiamo dirci cattolici) e, comunque, le convinzioni personali degli attori del processo (Giudice, Accusa e Difesa) non debbono mai far dimenticare che scopo del procedimento penale è l'applicazione della legge e non delle proprie convinzioni, per cui sarebbe contra ius negare l'incidente probatorio richiesto.
Pertanto si chiede che il Sig. Giudice per le Indagini Preliminari inviti il Sig. Pubblico Ministero a formulare l'imputazione contro Don. Enrico Righi, parroco di Bagnoregio, ovvero ad esperire le attività istruttorie sopra descritte, nonché inviti il Sig. Pubblico Ministero ad iscrivere Don. Enrico Righi, parroco di Bagnoregio, nel registro degli indagati per la supposta commissione dei reati di cui agli artt. 494 e 661 del Codice Penale, in quanto i reati sono stati chiaramente attribuiti in sede di denuncia e successive memorie. Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Luigi Cascioli

SI OPPONE

Alla richiesta di archiviazione formulata dal Sig. Pubblico Ministero e notificata allo stesso in data 12.5.2003.
Con osservanza.
Luigi Cascioli


Si allegano alla presente una copia della richiesta dell'incidente probatorio e una copia delle “note aggiuntive” già presentate con la denuncia-querela del 13/9/2002 costituite da 3 capitoli:
A) “GLI APOSTOLIDI GESU” di pagg.16.
B) “GIOVANNI IL NAZOREO” di pagg.11
C) “RISPOSTA ALLE OBIEZIONI” di pagg.12

Luigi Cascioli