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Processi
L'avvocato
Mauro Fonzo assume la difesa
MEMORIA INVIATA AL TRIBUNALE DI VITERBO
TRIBUNALE
DI VITERBO
ILL.MO SIG. GIUDICE PER LE INDANI PRELIMINARI
R.G.GIP
712/2003
Anticipato via fax al n.ro telefonico della
Cancelleria Penale. GIP e GUP.
Via garbini 136
Viterbo.
Fax GIP e GUP: 0761. 352827
Il sottoscritto avvocato, in virtù della procura speciale in calce, difensore, nell'attuale procedimento, del denunciante Luigi Cascioli.
A seguito
del ricevimento dell'avviso di fissazione della data dell'udienza
in Camera di consiglio per il prossimo 21.11.2003 porta all'attenzione
dell'ill.mo Giudice le seguenti considerazioni.
Le indagini hanno preso le mosse dall'accusa che il denunciante
Luigi Calcioli ha mosso contro don Enrico Righi - che è
attualmente il parroco di Bagnoregio –indicando come
il medesimo don Enrico Righi, volontariamente, induca in errore
taluni del popolo mediante l'impostura dell'inconfutabilità
di Gesù di Nazaret. Al contrario e secondo molte autorevoli
fonti storiche e scientifiche, le vicende umane attribuite
a Cristo sono - come denuncia lo stesso Luigi Cascioli –
rimodellate sulla storia di un personaggio reale: un certo
Giovanni di Gamala; altro e diverso dal Gesù dei vangeli;
che, di conseguenza, è l'elaborazione letteraria sorta
dalla ricostruzione del celebrativo ritratto traslato di costui
che si ricompone facendo la tara degli originali suoi sembianti
di guerrigliero indigeno antiromano. A riprova che don Enrico
righi sia solito persuadere la gente cui rivolge i propri
scritti dando per reale l'UOMO Gesù, è stato
allegato il foglio del Bollettino della Parrocchia di S. Bonaventura
in Gagnoregio n.245 del marzo- aprile 2002 nella denuncia.
Questa difesa consente che all'apparenza i fatti paiano consistere
in una disputa telogica, ma le cose non stanno in questi termini.
Alle confutazioni del Luigi Calcioli sulla derivazione della
figura di Gesù dei vangeli dalla storia di tale Giovanni
figlio di Giuda di Gamala detto il Galileo- un rivoluzionario
nato a Gamala in Golanite che, per essere discendente di una
dinastia, quella degli Asmonei, la quale si dichiarava di
stirpe davidica e quindi aspirava al trono, fu pretendente
al regno di Giuda e in conseguenza di ciò organizzò,
ma senza successo, una storica rivolta in armi contro la guarnigione
di Roma che era la potenza occupante di Gerusalemme. –
don Enrico righi, che pure conosce il libro di Calcioli, ha
risposto, sfidandolo, con nell'affermare nel citato bollettino
e rivolgendosi a chiunque legga come sia da intendere, come
da lui vi è narrato, un essere senz'altro reale l'uomo
GESU'.
Pertanto la lesione al bene giuridico protetto dalle norme
penali che in denuncia si assumono essere state violate da
don Enrico Righi è attuale. Ancora. Senz'altro attuale
l'illiceità della volontaria attribuzione di falso
nome ovvero di falso stato di una falsa qualità (cui
consegua un qualsiasi effetto giuridico) anche ove, come nel
caso in esame, l'impostura pubblicamente diffusa attenga al
nome, lo stato e la qualità di una persona , Giovanni
figlio di Giuda (nato a Gamala in Golanite) che è vissuto
in un remoto passato.
Poiché è riconoscibile e riconosciuta l'inconfutabilità
scientifica della reale appartenenza alla storia dell'UOMO
Gesù e compare, a firma di don Enrico Righi, nel citato
bollettino la vicenda umana di un uomo descritta e difesa
come se fosse assolutamente storica e ciò si è
fatto mediante il mero riferimento a fonti assolutamente non
coeve e notoriamente formatesi lontano dai luoghi in cui sono
ambientati gli avvenimenti e i personaggi della vicenda (com'è
il Concilio di Calcedonia), appare non immotivato l'addebito
mosso a don Enrico Righi di voler che si continui nell'indurre
(nonostante le numerose e acquisite alla conoscenza contrarie
e concordanti prove) in errore i più – velatamente
attaccando posizioni del Cascioli- grazie all'impostura dell'inconfutabilità
storica di Gesù di Nazaret.
Alla luce di tali argomentazioni si chiede, pertanto, che
codesto ill.mo Giudice, tenuto conto dell'imprescindibilità
dell'indicazione di don Enrico Righi quale presunto autore
delle violazioni, lo voglia indicare, far ravvisare e se vi
consente far sentire quale incolpato ai fini della dimostrazione
del suo coinvolgimento per i fatti denunciati da valutare
ai fini della prosecuzione dell'attuale procedimento.
Con osservanza.
Avvocato Mauro Fonzo .
NOMINA A DIFENSORE
Il sottoscritto Luigi Cascioli nato il 16.02.34 a Bagnoregio
(VT) ed ivi residente in Roccalvecce – Viterbo, via
delle Province 45/B nomina a proprio difensore l'avvocato
Mauro Fonzo del foro di Perugina, nato a Roma il 17 ottobre
1952 e residente a Foligno (PG), corso Cavour 84, telefono
0742.340038, conferendo al summenzionato difensore ogni facoltà
di nominare suoi sostituti ai sensi dell'art 102 del C.P.P.
nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 C.P.P.
il sottoscritto costituisce e nomina il predetto difensore
proprio procuratore speciale per il compimento d'ogni tipo
di attività difensiva riconosciuta dalla legge diretta
ad ottenere che sia affermata la responsabilità penale
con conseguente condanna dell'incolpato, attribuendogli ogni
facoltà necessaria all'espletamento del mandato ivi
compreso quella di presentare all'autorità competente
il pronte atto, di redigere e presentare tutte le istanze
di qualsiasi tipo compresa la richiesta di incidente probatorio,
di formalizzare richieste di risarcimento del danno e di proporre
ogni tipo d'impugnazione anche a facoltà del difensore.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi della Legge n. 675/1996 che dichiara di conoscere
nei suoi esatti termini.
Si fa inoltre presente che Luigi Cascioli è disponibile
a presentarsi davanti alla S.V. per fornire ogni utile chiarimento
e, quindi, lo stesso denunciante chiede di essere sentito.
Con osservanza.
Luigi Cascioli.
Roccalvecce
– Viterbo, 15 novembre 2003.
Avvocato Mauro Fonzo