Luigi Cascioli

Ateismo attacca cristianesimo con una denuncia contro la Chiesa Cattolica sostenitrice di un'impostura costruita su falsi documenti, quali la Bibbia ed i Vangeli, e imposta con la violenza dell'inquisizione e il plagio ottenuto con l'esorcismo, il satanismo e altre superstizioni.

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Processi

Promemoria presentato dall'Avv. Mauro Fonzo

Il sottoscritto difensore sottopone all’attenzione di codesto Giudice le seguenti considerazioni.
In merito ai fatti concernenti il Righi, la p.o. ha giustamente osservato nella sua opposizione memoria che sono stati del tutto ignorati i rilievi evidenziati nell’esposto e non sono state svolte le investigazioni necessarie per verificare la sussistenza degli elementi di abuso ( e di sostituzione di persona ) ivi ipotizzati. La p.o. ha altresì rilevato come l’assunto prospettato dal P.M. viterbese nel richiedere l’archiviazione costituisca, in sostanza, un autentico travisamento dei fatti denunciati.

In verità, la fattispecie portata da Luigi Cascioli all’attenzione del Tribunale di Viterbo risulta caratterizzata in ben altri termini ed appare non poco circostanziata.

A natale del 2000, Don Enrico Righi affermava in una predica che Gesù è un personaggio storico dicendo che era nato a Betlemme, figlio di Giuseppe carpentiere e di Maria. Lo stesso Don Righi, a pasqua 2001, confermava come storico il racconto del processo che era terminato con la condanna a morte per crocefissione di Gesù. Così come il Righi presentava Gesù come fosse personaggio storico in un numero del periodico parrocchiale della Chiesa di S. Bonaventura di Bagnoreggio, che è in atti.

Bene, se anche fosse l’accertamento della storicità di Gesù questione scomoda, non per questo il P.M. è esentato dal dovere indagare sulla sussistenza di una falsità di base. Infatti, la natura storica o fantastica di Gesù appare accertamento determinante ai fini della decisione circa la sussistenza dei reati attribuiti a Don Righi. Pertanto si dovrà, come richiesto dalla p.o., far ricorso allo strumento della perizia di cui all’art. 220 c.p.p. essendo di tutta evidenza la medesima perizia rilevante ai fini del rinvio a giudizio od ai fini del proscioglimento.

La richiesta di ulteriori indagini avanzata dalla p.o. nell’atto di opposizione risulta dunque moralmente doverosa, oltre che perfettamente appropriata giuridicamente, poiché appare sicuramente necessario svolgere ogni opportuna investigazione quanto meno raccogliendo le spiegazioni dei diretti protagonisti ( il signor Luigi Cascioli e Don Enrico Righi ) e tutta la documentazione di riferimento.

P.Q.M.

Si insiste nelle richieste già formulate nell’atto di opposizione, sia in ordine alle investigazioni suppletive sia in ordine alla delibazione della fondatezza della notizia di reato.
Foligno-Viterbo 23 aprile 2005


Avv. Mauro Fonzo